Sommario
Norme di Traffico Vigenti per Biciclette
REAL DECRETO 14/28 DEL 2003 (21 NOVEMBRE)
Articolo 12. Norme relative a cicli, ciclomotori e motocicli.
- I cicli che, per costruzione, non possono essere occupati da più di una persona possono trasportare, tuttavia, quando il conducente è maggiorenne, un minore fino a sette anni su un seggiolino aggiuntivo che deve essere omologato.
[…]
- Eccezionalmente, i maggiori di sette anni possono circolare su motocicli o ciclomotori condotti dal proprio genitore, tutore o da persone maggiorenni da loro autorizzate, a condizione che indossino un casco omologato e rispettino le prescrizioni del paragrafo precedente (articolo 11.4 del testo unico).
I motocicli, i veicoli a tre ruote, i ciclomotori e i cicli e biciclette possono trainare un rimorchio o semirimorchio, a condizione che non superino il 50% del peso a vuoto del veicolo trainante e rispettino le seguenti condizioni:
- La circolazione deve avvenire di giorno e in condizioni che non riducano la visibilità.
- La velocità deve essere ridotta del 10% rispetto alle velocità generiche stabilite per questi veicoli nell’articolo 48.
- Non devono trasportare persone sul veicolo trainato.
Nelle aree urbane, si applicano le ordinanze locali.
[…]
Articolo 20. Tassi di alcol nel sangue e nell’aria espirata.
Le Norme di Traffico vigenti stabiliscono le condizioni per l’uso di rimorchi e semirimorchi, garantendo la sicurezza stradale.
Non possono circolare sulle strade soggette alla legislazione sulla circolazione stradale, i conducenti di veicoli e i conducenti di biciclette con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro, o di alcol nell’aria espirata superiore a 0,25 milligrammi per litro.
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È importante rispettare le Norme di Traffico vigenti sui tassi di alcol nel sangue e nell’aria espirata.
Articolo 21. Accertamento dell’alcolemia. Persone obbligate.
Tutti i conducenti di veicoli e di biciclette devono sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione di eventuali stati di intossicazione da alcol. Lo stesso vale per gli altri utenti della strada coinvolti in un incidente (articolo 12.2, primo comma, del testo unico).
L’accertamento dell’alcolemia è una delle Norme di Traffico vigenti che tutti i conducenti devono rispettare.
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I conducenti devono essere a conoscenza delle Norme di Traffico vigenti relative a stupefacenti e sostanze psicotrope.
Articolo 27. Stupefacenti, sostanze psicotrope, stimolanti o altre sostanze analoghe.
Non possono circolare sulle strade soggette alla legislazione sulla circolazione stradale, i conducenti di veicoli o biciclette che abbiano assunto o incorporato nel proprio organismo stupefacenti, sostanze psicotrope, stimolanti o altre sostanze analoghe, che alterino lo stato fisico o mentale idoneo alla guida sicura.
[…]
Articolo 36. Conducenti obbligati all’uso.
I conducenti di veicoli a trazione animale, veicoli speciali con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 chilogrammi, cicli, ciclomotori, veicoli per persone con mobilità ridotta o veicoli al seguito di ciclisti, in assenza di una corsia a loro riservata, devono circolare sulla banchina di destra, se transitabile e sufficiente, e, se non lo fosse, utilizzare la parte indispensabile della carreggiata. Devono inoltre circolare sulla banchina di destra, o, nelle circostanze previste da questo paragrafo, sulla parte indispensabile della carreggiata, i conducenti di quei veicoli la cui massa massima autorizzata non ecceda i 3.500 chilogrammi che, per ragioni di emergenza, circolano a velocità anormalmente ridotta, perturbando gravemente la circolazione.
Nei tratti in discesa prolungati con curve, quando le condizioni di sicurezza lo permettono, i conducenti di biciclette possono abbandonare la banchina e circolare sulla parte destra della carreggiata necessaria.
Le Norme di Traffico vigenti regolano anche la circolazione nei tratti in discesa prolungati.
È vietato circolare affiancati, salvo per le biciclette, che possono procedere in colonna per due, mantenendosi il più possibile sul bordo destro della carreggiata e mettendosi in fila nei tratti con scarsa visibilità o in caso di ingorghi. Sulle autostrade, le biciclette devono circolare sulla banchina senza invadere la carreggiata.
[…]
Articolo 38. Circolazione su autostrade e strade a doppia carreggiata.
Sulle autostrade e strade a doppia carreggiata, le Norme di Traffico vigenti vietano la circolazione di alcuni veicoli.
È vietato circolare su autostrade e strade a doppia carreggiata con veicoli a trazione animale, biciclette, ciclomotori e veicoli per persone con mobilità ridotta (articolo 18.1 del testo unico).
Tuttavia, i conducenti di biciclette maggiori di 14 anni possono circolare sulle banchine delle strade a doppia carreggiata, salvo divieti segnalati per motivi di sicurezza. Tali divieti saranno accompagnati da un pannello che indica un itinerario alternativo.
È fondamentale che i conducenti di biciclette rispettino le Norme di Traffico vigenti sulle banchine e sulle strade extraurbane.
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Articolo 48. Velocità massime sulle strade extraurbane.
Le velocità massime sulle strade extraurbane fanno parte delle Norme di Traffico vigenti che devono essere rispettate.
Le infrazioni a queste norme saranno considerate gravi o molto gravi, a seconda dell’eccesso di velocità, come previsto dagli articoli 65.4.a) e 65.5.c) del testo unico della legge sulla circolazione stradale.
Le velocità massime che non devono essere superate, salvo nei casi previsti dall’articolo 51, sono le seguenti:
Per autoveicoli:
- Su autostrade e strade a doppia carreggiata: automobili e motocicli, 120 km/h; autobus, veicoli derivati da autovetture e veicoli misti adattabili, 100 km/h; camion, veicoli articulati, autotreni, furgoni e automobili con rimorchio fino a 750 chilogrammi, 90 km/h; altri autoveicoli con rimorchio, 80 km/h.
- Su strade convenzionali segnalate come strade per autoveicoli e sul resto delle strade convenzionali, purché queste ultime abbiano una banchina pavimentata di almeno 1,50 metri di larghezza o più di una corsia per senso di marcia: automobili e motocicli, 100 km/h; autobus, veicoli derivati da autovetture e veicoli misti adattabili, 90 km/h; camion, autotreni, furgoni, veicoli articulati e automobili con rimorchio, 80 km/h.
- Sul resto delle strade extraurbane: automobili e motocicli, 90 km/h; autobus, veicoli derivati da autovetture e veicoli misti adattabili, 80 km/h; camion, autotreni, furgoni, veicoli articulati e automobili con rimorchio, 70 km/h.
Per i veicoli che effettuano trasporto scolastico, le Norme di Traffico vigenti stabiliscono limiti di velocità specifici.
Le Norme di Traffico vigenti riguardano anche i veicoli che trasportano merci pericolose.
Su qualsiasi tipo di strada dove è consentita la circolazione: veicoli a tre ruote e quadricicli, 70 km/h.
Per i veicoli che effettuano trasporto scolastico o di merci pericolose, la velocità massima è ridotta di 10 km/h rispetto al limite stabilito nel paragrafo a) in base al tipo di veicolo e alla strada percorsa.
Se un autobus trasporta passeggeri in piedi, la velocità massima, su qualsiasi tipo di strada extraurbana, è di 80 km/h.
Per veicoli speciali e combinazioni di veicoli, anche speciali, sebbene solo uno dei veicoli che compongono il convoglio sia speciale:
- Se privi di segnalazione di frenata, trainano un rimorchio o sono motocoltivatori: 25 km/h.
La regolamentazione delle distanze tra veicoli fa parte delle Norme di Traffico vigenti che devono essere rispettate.
Gli altri veicoli speciali: 40 km/h, salvo quando possono sviluppare una velocità superiore ai 60 km/h in piano secondo le loro caratteristiche, e rispettano le condizioni stabilite nelle norme regolatrici dei veicoli; in tal caso, la velocità massima sarà di 70 km/h.
Per veicoli in regime di trasporto speciale, si applica la velocità indicata nell’allegato III di questo regolamento.
Per cicli, ciclomotori a due e tre ruote e quadricicli leggeri: 45 km/h. Tuttavia, i conducenti di biciclette possono superare questo limite di velocità nei tratti in cui le condizioni della strada lo consentono.
I veicoli con conducente a piedi non devono superare la velocità del passo umano, e gli animali che trainano un veicolo non devono superare il trotto.
I veicoli a cui è stato concesso un permesso speciale per prove o sperimentazioni possono superare le velocità massime stabilite di 30 km/h, ma solo all’interno del percorso stabilito e non su strade urbane, attraversamenti o tratti con segnaletica specifica che limita la velocità.
Articolo 54. Distanze tra veicoli.
In assenza di segnaletica, le Norme di Traffico vigenti stabiliscono un ordine di precedenza chiaro.
Ogni conducente di un veicolo che segue un altro deve lasciare uno spazio libero sufficiente a fermarsi in caso di frenata brusca senza collisioni, tenendo conto della velocità e delle condizioni di aderenza e frenata.
Tuttavia, ai conducenti di biciclette è consentito circolare in gruppo senza mantenere tale distanza, prestando particolare attenzione per evitare collisioni (articolo 20.2 del testo unico).
[…]
Anche i ciclisti devono conoscere le Norme di Traffico vigenti sulla precedenza.
Articolo 62. Ordine di precedenza in assenza di segnaletica.
Salvo diverse disposizioni da parte dell’autorità o del personale addetto ai lavori o all’accompagnamento di veicoli speciali o in regime di trasporto speciale, l’ordine di precedenza tra i diversi tipi di veicoli quando uno di essi deve dare la precedenza è il seguente:
- Veicoli speciali e in regime di trasporto speciale che eccedono le masse o dimensioni stabilite nelle norme regolatrici dei veicoli.
- Complessi di veicoli, eccetto quelli contemplati nel paragrafo d).
- Veicoli a trazione animale.
- Autovetture che trainano rimorchi fino a 750 chilogrammi di massa massima autorizzata e autocaravan.
- Veicoli destinati al trasporto collettivo di passeggeri.
- Camion, autotreni e furgoni.
- Autovetture e veicoli derivati da autovetture.
- Veicoli speciali che non eccedono le masse o dimensioni stabilite nelle norme regolatrici dei veicoli, quadricicli e quadricicli leggeri.
- Veicoli a tre ruote, motocicli con sidecar e ciclomotori a tre ruote.
- Motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette.
Quando i veicoli sono dello stesso tipo o non elencati, la precedenza sarà data al veicolo che deve fare marcia indietro per una distanza maggiore e, in caso di parità, al veicolo con maggiore larghezza, lunghezza o massa massima autorizzata.
[…]
Articolo 64. Norme generali e precedenza di passaggio per ciclisti.
Come regola generale, e ogni volta che le traiettorie si incrociano, i conducenti hanno la precedenza per i loro veicoli sulla carreggiata e sulla banchina, salvo nei casi elencati negli articoli 65 e 66, in cui devono dare la precedenza ai pedoni e agli animali, fermandosi se necessario.
I conducenti di biciclette hanno la precedenza sui veicoli a motore:
- Quando circolano su una corsia ciclabile, un passaggio per ciclisti o una banchina debitamente segnalati.
- Quando un veicolo a motore svolta a destra o a sinistra in una strada, come consentito, e c’è un ciclista nelle vicinanze.
- Quando circolano in gruppo e il primo ha già iniziato l’attraversamento o è entrato in una rotatoria.
Le Norme di Traffico vigenti sono essenziali per la sicurezza nella circolazione di veicoli e ciclisti.
Negli altri casi, si applicano le norme generali sulla precedenza tra veicoli.
Articolo 88. Veicoli immobilizzati.
Quando un veicolo è immobilizzato su un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso e occupa tutta o parte della corsia nel senso di marcia, può essere superato, anche utilizzando la parte della carreggiata riservata al senso opposto, purché sia possibile effettuare la manovra in sicurezza. Con le stesse condizioni, è possibile sorpassare conducenti di biciclette, cicli, ciclomotori, pedoni, animali e veicoli a trazione animale, quando la loro velocità permette di essere sorpassati senza rischi per loro o per la circolazione generale.
[…]
Articolo 94. Luoghi di sosta vietati.
È vietato fermarsi:
- In prossimità di curve e cambi di pendenza con visibilità ridotta, nonché in gallerie, sottopassaggi e tratti di strada interessati dal segnale “Galleria”.
- Ai passaggi a livello, passaggi per ciclisti e passaggi pedonali.
- Sulle corsie o parti della strada riservate esclusivamente alla circolazione o al servizio di determinati utenti.
- Agli incroci e nelle loro vicinanze se si ostacola la svolta di altri veicoli, o sulle strade extraurbane se si crea pericolo per scarsa visibilità.
- Sui binari del tram o nelle loro vicinanze se si ostacola la circolazione del tram.
- Nei luoghi dove la segnaletica non è visibile agli utenti interessati o li costringe a manovre.
- Sul raccordo anulare e sulle strade a doppia carreggiata, salvo nelle aree appositamente attrezzate.
- Sulle corsie riservate al trasporto pubblico urbano o su quelle riservate alle biciclette.
- Nelle aree destinate al parcheggio e alla sosta riservata al trasporto pubblico urbano.
- Nelle aree segnalate per l’uso esclusivo di disabili e passaggi pedonali (articolo 39.1 del testo unico).
[…]
È molto importante che i conducenti conoscano le Norme di Traffico vigenti sui luoghi di sosta vietati.
Articolo 98. Norme generali.
Tutti i veicoli che circolano tra il tramonto e l’alba o in qualsiasi momento nelle gallerie, sottopassaggi e tratti di strada interessati dal segnale “Galleria” (S-5) devono avere le luci accese come previsto in questa sezione.
La regolamentazione dei sistemi di illuminazione che non sono vietati, o per quanto non espressamente previsto in questo capitolo o in altri articoli di questo regolamento, deve essere conforme alle norme regolatrici dei veicoli.
Inoltre, le biciclette devono essere dotate di elementi riflettenti, come specificato nel Regolamento Generale dei Veicoli.
Quando è obbligatorio l’uso delle luci, i ciclisti devono anche indossare indumenti riflettenti che permettano agli altri utenti della strada di distinguerli a una distanza di 150 metri su strade extraurbane.
Articolo 114. Portiere.
È vietato lasciare le portiere del veicolo aperte, aprirle prima che il veicolo sia completamente fermo o aprirle o scendere dal veicolo senza essersi assicurati che ciò non comporti pericolo o intralcio per altri utenti, in particolare per i conducenti di biciclette (articolo 45 del testo unico).
[…]
Articolo 118. Cascchi e altri elementi di protezione.
[…]
I conducenti di biciclette e, se presenti, i passeggeri devono indossare caschi omologati quando circolano su strade extraurbane, salvo su salite prolungate, per motivi medici o in condizioni di caldo estremo.
I ciclisti in competizione e i ciclisti professionisti, durante gli allenamenti o le competizioni, sono soggetti alle loro specifiche normative.
Note aggiuntive:
Età minima per i conducenti di biciclette elettriche: La normativa attuale stabilisce un’età minima di 14 anni per i conducenti di biciclette elettriche, a condizione che il motore non superi i 250W di potenza e la velocità massima assistita sia di 25 km/h 2.
Assicurazione e documentazione: Sebbene non obbligatoria, è consigliabile avere un’assicurazione di responsabilità civile per le biciclette elettriche. Inoltre, è importante portare sempre con sé la documentazione che attesti l’omologazione della bicicletta 2.
Uso del casco: L’uso del casco è obbligatorio sulle strade extraurbane per i conducenti di biciclette, salvo su salite prolungate, per motivi medici o in condizioni di caldo estremo 2.
Circolazione su piste ciclabili e marciapiedi: Le biciclette devono circolare sulle piste ciclabili e non sono ammesse sui marciapiedi e aree pedonali, salvo eccezioni specifiche e regolamentate 2.
Illuminazione e riflettenti: Le biciclette devono essere dotate di luci anteriori e posteriori, e i ciclisti devono indossare indumenti riflettenti quando circolano su strade extraurbane 2.
Disclaimer:
Questo testo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene siano stati fatti sforzi per garantire l’accuratezza delle informazioni, non si garantisce che siano complete o aggiornate. Per informazioni ufficiali e dettagliate, consultare la normativa vigente e le fonti ufficiali.
Assicurati di rispettare le Norme di Traffico vigenti per l’uso di caschi e altri elementi di protezione.
Ricorda che le Norme di Traffico vigenti richiedono anche l’uso di indumenti riflettenti sulle strade extraurbane.
Le Norme di Traffico vigenti sono importanti per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
È fondamentale rispettare le Norme di Traffico vigenti per garantire una buona convivenza nella circolazione.